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LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IN BASE AL REGIME ANALITICO

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Non rientrano in questa categoria gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione.

Il bene deve essere inerente all'attività professionale svolta dal professionista. Il costo relativo ai beni strumentali si deduce in quote di ammortamento secondo le aliquote riportate nel D.M. 31 dicembre 1988.
Pertanto, derogando al principio di cassa, la deducibilità delle quote di ammortamento di tali beni è regolata dal principio di competenza.

Per i beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46, le somme pagate nell'anno sono interamente deducibili dal reddito di esercizio.

Inoltre, in caso di beni adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività professionale e a fini estranei alla stessa, la deduzione è ammessa nella misura del 50% della quota di ammortamento e, nella misura del 50% del costo sostenuto, per i beni di costo non superiore a 516,46 euro.


Beni mobili in leasing
In caso di acquisto di beni mobili (ad eccezione dei mezzi di trasporto, per cui, come riportato nel paragrafo seguente, è prevista una specifica disciplina) mediante contratti di locazione finanziaria, sono deducibili i canoni maturati nel periodo di imposta, a condizione che il contratto non sia di durata inferiore
alla metà del periodo di ammortamento corrispondente alle aliquote ministeriali.
Alla scadenza del contratto il professionista può riscattare o meno il bene.
Nel primo caso, versando il prezzo del riscatto, l'utilizzatore diventa proprietario del bene e, pertanto, tale costo può essere ammortizzato secondo le regole ordinarie.
Nel secondo caso, il bene strumentale cessa di essere utilizzato senza che per questo venga meno la deducibilità fiscale dei canoni di leasing già maturati.


Mezzi di trasporto
Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli), utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, sono deducibili nella misura del 40%, sino ad un costo massimo di:
18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan;
4.131,66 euro per i motocicli;
2.065,83 euro per i ciclomotori.

La deducibilità è ammessa limitatamente ad un solo veicolo. Se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni professionali la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato; inoltre, tali limiti sono riferiti a ciascun socio o associato.

Relativamente ai mezzi di trasporto acquisiti in leasing, la deducibilità dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dalle apposite tabelle ministeriali; inoltre, non si tiene conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati sopra.

Invece, se i veicoli sono presi a noleggio, la deducibilità può essere calcolata su un costo massimo non superiore a:
3.615,20 euro per le autovetture e gli autocaravan;
774,69 euro per i motocicli;
413,17 euro per i ciclomotori.

Vale la pena di ricordare che le regole sopra riportate trovano applicazione anche per le spese connesse all'uso dei veicoli, tra cui, ad esempio, quelle relative all'acquisto di carburanti e lubrificanti.


Apparecchi di telefonia fissa e mobile e personal computer
Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature telefoniche (sia fisse che mobili), sono deducibili nella misura dell'80%.

  CONTINUA ...»

ATTENZIONE
Rientrano in tale ambito applicativo le spese sostenute per l'acquisto del modem ovvero del router ADSL e dell'eventuale software specifico, mentre i costi relativi al personal computer vanno dedotti secondo i criteri generali che sovrintendono alla formazione del reddito d'impresa o professionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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